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Il nostro statuto

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Titolo 1°

FINALITA’ DELLA ASSOCIAZIONE


Art. 1 - ORIGINI – DENOMINAZIONE


1. La Scuola Materna di Montano dedicata ai caduti (chiamata in seguito anche Associazione) con sede in Via Emanuele Mascherpa, 4 sorse nel 1928 per volontà dell’allora parroco don Silvano Menotti.
2. Successivamente si è costituita in Associazione con il nome di A.GE.A , Associazione dei genitori dell’Asilo con sede inizialmente in via Garibaldi, 26 in Montano Lucino ed attualmente nella sede sopra indicata.
3. La Associazione è una organizzazione democratica, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art. 2 – SCOPO E FINALITÀ


1. La Scuola Materna denominata “Asilo Infantile dedicato ai caduti” è una Associazione senza scopo di lucro, regolata dagli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
2. La Scuola Materna si prefigge di concorrere, definire e promuovere l’educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell’uomo come persona, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali.
3. Sin dalla sua istituzione la Scuola Materna ha assolto un notevole servizio sociale sotto l'aspetto assistenziale, educativo, religioso.
4. La Scuola Materna intende essere per ogni bambino "PONTE" tra la famiglia e il mondo esterno che lo circonda.
5. Essa si propone:
• FINI DI EDUCAZIONE per favorire la crescita fisica - affettiva - intellettuale e religiosa del bambino con particolare riferimento ai valori cristiani;
• FINI DI SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ DEL BAMBINO;
• FINI DI ASSISTENZA;
• FINI DI PREPARAZIONE ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

Art. 3 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI


1. Il patrimonio dell’Associazione Scuola è costituito da macchinari, attrezzature, impianti, mobili e macchine d’ufficio.
2. Fanno parte del patrimonio eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
3. La gestione dell’Ente avviene mediante entrate relative a rette di frequenza, quote versate dagli associati, oblazioni, contributi di enti pubblici e/o privati ed ogni altro provento o bene non destinato ad incrementarne il patrimonio.
4. L’esercizio finanziario si chiude il 31 agosto di ogni anno.

Art. 4 - AMMISSIONE


1. Sono ammessi a frequentare la Scuola Materna i bambini di ambo i sessi, in età prescolare secondo le norme vigenti, prioritariamente del Comune di Montano Lucino, senza discriminazione di razza, nazionalità o religione.
2. Particolare riguardo è data ai bambini che non abbiano persone che possano convenientemente accudirli, perché impedite dalle loro occupazioni o da altre cause.
3. Il Regolamento Interno stabilisce modalità e requisiti di ammissione e frequenza, rette, orari e servizi prestati.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMI


1. La custodia e la direzione della Scuola Materna è affidata ad un/a coordinatore/ coordinatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'insegnamento è affidato a personale laico abilitato, secondo le disposizioni di legge, nella misura di una educatrice per sezione. Il C.C.N.L. disciplina le norme relative ai diritti e doveri del personale dipendente.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell’ambito della propria autonomia, le modalità di accesso, le attribuzioni, competenze e le mansioni del personale docente, amministrativo, di servizio, di cucina ed ausiliario, nel rispetto del C.C.N.L.
4. Fatti salvi gli specifici fini statutari e l'identità propria dell'Associazione, questa Scuola Materna ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la Scuola dell’infanzia sulla base delle norme per la parità scolastica e alle disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione, oltre ad altre disposizioni legislative vigenti in materia.
5. La Scuola Materna si attiene all'osservanza del calendario scolastico comunicato dall’Istituto Statale Comprensivo di appartenenza, stabilito secondo le disposizioni di legge.
6. La Scuola Materna in ogni caso farà il possibile per realizzare una vera e piena azione educativa e formativa di ogni singolo bambino.

Art. 6 – REFEZIONE


1. Ai bambini della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana. Essa fa parte integrante dell'attività educativa e di assistenza al bambino, ed è realizzata in ordine alle occorrenze, secondo i princìpi dietetici verificati dal Centro di Igiene e Sanità Pubblica Locale.

Titolo 2º

ORGANI ISTITUZIONALI


Art. 7 - ORGANI DELL'ENTE


1. Sono organi dell'Ente:
• L’ASSEMBLEA DEI SOCI
• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
• Il PRESIDENTE;
• IL COLLEGIO DEI REVISORI
2. Tutte le cariche elettive vengono svolte senza remunerazione di indennità o gettoni di presenza. Nell’ambito delle funzioni istituzionali è consentito il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - SOCI


1. Sono Soci dell’Ente coloro che, compiuto il 18° anno di età e, condividendone le finalità, presentano domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione e versano la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo, nonché tutti i genitori che hanno bambini iscritti alla Scuola materna.
2. I Soci hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, nei modi determinati dagli organi dell’Associazione medesima. Ogni socio può recedere dall’Associazione, mediante semplice comunicazione anche verbale, a condizione di non aver assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
3. Non possono assumere la qualità di Soci gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
2. Perdono la qualità di Soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nel termini fissati dal Consiglio di Amministrazione o che compiano atti contrari agli scopi ed agli interessi dell’Associazione.
4. Scadenze e modalità dei pagamenti sono determinate in apposito regolamento.
5. Per il recesso e l’esclusione degli associati si applicano le disposizioni dell’art. 24 del Codice Civile.

Art. 9 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI


1. L’Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta all’anno per l’approvazione del conto consuntivo. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
2. La convocazione avviene mediante invito scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione, contenente il luogo, la data e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, nonché l’eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.
3. In caso d’urgenza l’avviso di convocazione dovrà essere recapitato almeno ventiquattro ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Soci anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.
4. Le sedute dell’Assemblea dei Soci sono presiedute e dirette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei Soci o dei loro delegati.
6. Non raggiungendo la maggioranza richiesta dal precedente comma, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
7. La riunione in seconda convocazione può essere convocata ventiquattro ore dopo l’orario fissato per la prima convocazione.
8. All’Assemblea possono intervenire tutti i Soci in regola con i versamenti della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
9. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta; ogni socio non può avere più di 2 deleghe.
10. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative allo scioglimento dell’Associazione, all’estinzione dell’Ente, all’acquisizione o alienazione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 21 del Codice Civile.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 del Codice Civile).
13. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale: esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
14. L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente statuto, in particolare:
a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
b. delibera, ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, sull’esclusione degli Associati;
c. approva il rendiconto di bilancio;
d. delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione, l’estinzione dell’Ente, l’acquisizione o alienazione del patrimonio e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è composto da un numero minimo di 5 componenti estensibile fino a 11 designati dall'Assemblea Generale dei Soci, nel proprio ambito, di cui al precedente art. 9.
2. La costituzione del Consiglio di Amministrazione avviene con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, sulla base delle designazioni presentate.
3. Tutti i componenti durano in carica tre anni dalla data di costituzione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle designazioni presentate e sono rieleggibili.
4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono d’ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.
5. Inoltre, decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.
6. Nella sua prima adunanza, o nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi altro argomento, ogni componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
7. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data di comunicazione di queste.
8. Non appena il Consiglio di Amministrazione ne abbia deliberato l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso all'Ente o Amministrazione cui compete la nuova designazione.
9. In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale del Consiglio.
10. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso in particolare:
a) delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della scuola;
b) assume, sospende, licenzia il personale;
c) approva il Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, in particolare per la determinazione delle rette di frequenza;
d) delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
e) delibera sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
f) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
g) delibera sui provvedimenti di carattere generale proposti dal Consiglio di Scuola;
h) delibera l'importo delle rette di frequenza;
i) delibera le proposte di modifica al vigente Statuto, o estinzione dell'Ente, da sottoporre ad approvazione all'Assemblea Generale dei Soci ai sensi del precedente Art. 9;
j) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e regolamenti vigenti.
14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente, per l’approvazione del Bilancio preventivo, qualora ve ne sia necessità, per l’approvazione dello schema del rendiconto di gestione e per la determinazione delle rette di frequenza; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni qual volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo componenti il Consiglio di Amministrazione.
15. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
16. La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
17. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
18. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
19. Salvo che l'Ente disponga di un Segretario, il verbale delle sedute viene redatto, di norma, a cura di un Consigliere incaricato dal Presidente a fungere da Segretario e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
20. Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato.
21. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi interessati le designazioni dei propri rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione scaduto resta comunque in carica fino all'insediamento di quello nuovo, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 11 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica o in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta di voti il Presidente, un Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Scuola Materna.
4. Al Presidente son attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità. Convoca e presiede le sessioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale dei Soci, vigila e dirige tutta l’attività dell’Ente.
5. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto e che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono espletate dal Vice Presidente; è in facoltà del Presidente designare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per l’espletamento di particolari funzioni.
8. Le deleghe assegnate possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.
9. In caso di impedimento permanente, che non consenta più al Presidente di svolgere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno espletate dal Vice Presidente, per il periodo strettamente necessario per le operazioni di nomina del nuovo Presidente.

Art. 12 – IL SEGRETARIO


1. Il Segretario dell’Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all’esterno.
2. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci , delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.
3. Cura gli aspetti amministrativi della Scuola Materna, custodisce gli atti ed i documenti amministrativi,
4. Il Segretario ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell’organizzazione del lavoro di segreteria.
5. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.
6. Le funzioni di Segretario sono di regola retribuite secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, salvo che all’espletamento di tali funzioni non sia designato uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – IL TESORIERE


1. Il tesoriere ha in consegna il patrimonio della Associazione.
2. E’ nominato fra i membri del Consiglio di Amministrazione dallo stesso Consiglio.
7. Provvede agli incassi ed ai pagamenti secondo le delibere del Consiglio di Amministrazione e redige e custodisce la prima nota di contabilità.
8. Redige, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di bilancio consuntivo e preventivo.
3. Il tesoriere ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell’attuazione degli atti contabili.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DI SCUOLA


1. Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori o di rappresentanti di altre Istituzioni, nella elaborazione della attività e nella organizzazione interna della Scuola Materna, nel rispetto del progetto educativo della medesima, si avvale degli Organi Collegiali, se previsti nell’ambito dalla vigente legislazione, le cui funzioni sono demandate ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo 3º

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 15 – REVISORI DEI CONTI


1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori, composto da tre componenti, eletti dall’Assemblea dei Soci, che contestualmente designa uno dei tre componenti ad espletare le funzioni di Presidente del Collegio.
2. I Revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.
3. Essi collaborano con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo, se necessario apposita relazione, che accompagna la proposta di approvazione del Conto di Bilancio, che decorre dal 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Art. 16 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO


1. Nel rispetto delle norme contenute nella stesura originale dello Statuto il patrimonio dell’Associazione, rimane destinato alla realizzazione dei fini istituzionali previsti dallo Statuto.
2. L’eventuale dismissione di beni costituenti il patrimonio della Fondazione, ritenuti non più funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali, è disposta con delibera dell’Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art. 9 – comma 11, con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l’esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Gli atti di dismissione sono inviati alla Regione Lombardia, a norma dell’art. 18 – comma 3 – del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207.
4. Nel caso di estinzione o di scioglimento dell’Ente il patrimonio, residuato dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto al Comune di Montano Lucino sulla base dei criteri di opportunità e con le modalità che saranno adottate con apposita deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci, con la maggioranza qualificata richiesta, con il vincolo che venga utilizzato nel rispetto degli scopi dello Statuto, ovvero nel rispetto dei fini di pubblica utilità sociale di natura assistenziale o educativa ispirati ai principi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Titolo 4º

DISPOSIZIONE FINALE


Art. 17 - DISPOSIZIONE FINALE


1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative o regolamenti vigenti e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonché di protezione, assistenza, educazione e istruzione dell'infanzia.